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Iniziative sindacali Faib nei confronti dei Comuni sul tema prezzi e sul tema impianti senza gestore
Facendo seguito all’approvazione della nuova Legge regionale sugli impianti di carburante, la FAIB ha avviato a livello regionale e locale iniziative nei confronti dei Comuni per far garantire il rispetto della normativa Regionale.
Tutti i Comuni sono stati informati della nuova legge con un seminario organizzato dalla Faib Regionale e con una specifica lettera della nostra associazione locale. Dal mese di dicembre abbiamo poi avviato un’azione diretta per segnalare alcune situazioni di anomalia.
Due sono i temi che stiamo affrontando con decisione. Il primo è relativo all’esercizio di attività di distribuzione di carburanti senza la presenza del gestore.
La Legge è molto chiara su questo punto. Ad eccezione delle aree montane “Nell’orario di apertura l’impianto è assistito da personale e non possono essere attivate le apparecchiature “self-service” prepagamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettera d); è comunque garantita l’assistenza al rifornimento di carburante a favore dei soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).”
Ciò significa che alcuni impianti operanti sul territorio operano al di fuori della legalità. La Faib con due esposti al Comune di Lucca e Altopascio ha segnalato nei giorni scorsi due impianti chiedendo ai Comuni di intervenire per ripristinare la normalità prevista dalla Legge. In merito a questo tema vi preghiamo di segnalarci (come hanno fatto i colleghi di Altopascio) situazioni di anomalia in modo da poter intervenire in modo tempestivo.
La seconda questione riguarda la corretta esposizione dei prezzi. La nuova legge sulla distribuzione carburanti, approvata dalla Regione Toscana, la scorsa estate, all’art. 87 al comma 9 prevede chiaramente che “negli impianti di distribuzione carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo ESCLUSIVAMENTE ai prezzi praticati”, senza alcuna indicazione di generici sconti su ipotetici prezzi di riferimento.
Su questo tema invitiamo tutti i gestori ad osservare fedelmente la normativa abbandonando vecchie cartellonistiche con sconti, riduzioni, ecc. Inviteremo infatti nei prossimi giorni i Comuni a vigilare sulla corretta adozione di questa normativa
Tariffe metriche, in arrivo le fatture delle Camere di Commercio:indicazioni operative
Stanno arrivando, in questi giorni, dalle rispettive Camere di Commercio, le fatture di pagamento in materia di diritti derivanti dalle tariffe metriche. Sulla questione, nel merito, diamo indicazioni alle gestioni di provvedere al pagamento di quanto fatturato dalle CCIAA e di girare poi, per il rimborso, copia della fattura con il relativo costo sostenuto alle rispettive compagnie che sono tenute a ristornare i costi affrontati dai gestori in base all’intesa tra Associazioni e Unione Petrolifera in materia di Normativa tariffe metriche – Convenzione, ex art. 10 DM 7.12.2006, del 05.12.2008.
In questo senso già diverse compagnie hanno riaffermato il principio del giusto rimborso delle spese sostenute per la revisione degli strumenti metrici di loro proprietà. Peraltro ricordiamo che le Associazioni hanno già rivolto una nota congiunta nella quale ricordavano che “ questa convenzione triennale è stata siglata dalle Organizzazioni dei gestori con le Istituzioni e le Associazioni sopra indicate (UP, Assopetroli, Consorzio Grandi Reti, Unioncamere e MISE ) con lo scopo di fissare i criteri per la determinazione delle tariffe e la loro articolazione subordinando tutto ciò al fatto che le singole aziende petrolifere proprietarie delle attrezzature “si facciano carico degli incrementi di costo derivanti dalla applicazione della Convenzione sottoscritta.”
Le Associazioni dei gestori hanno quindi già sollecitato le società petrolifere al rispetto della Convenzione sottoscritta il 5 dicembre 2008 che rappresenta un punto di equilibrio – raggiunto con difficoltà- volto a sollevare il gestore dai costi di un servizio reso dalle Camere di Commercio su strumentazioni, soggette a tarature, non di sua proprietà e sulle quali il gestore non può e non deve metter mano. E’ evidente, in base alla suddetta Convenzione, che tali costi sono riconosciuti come propri dalla rappresentanza delle compagnie e dei retisti, giacché legati alla proprietà delle attrezzature fornite in uso gratuito ai gestori.
Se tuttavia dovessero persistere problemi o resistenze al rimborso delle spese sostenute per la verifica metrica daremo indicazioni ai gestori dei Marchi di quelle aziende recalcitranti ad assumere i comportamenti ritenuti più idonei finalizzati al recupero degli oneri sostenuti.
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