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Caro collega,
dopo sei mesi di incertezze e cambiamenti nella Finanziaria approvata a fine anno il Parlamento ha operato una nuova correzione sul tema DURC per gli ambulanti che modifica la legislazione precedente, mantenendo l'impianto del DURC, ma demandando alle Regioni la possibilità a meno di applicarlo.
Con la nuova disciplina lo Stato demanda alle Regioni, la possibilità di applicare o meno l’obbligatorietà del DURC e demanda alle Regioni la definizione delle modalità di attuazione.
La nuova norma accoglie anche alcune delle richieste proposte dall’ANVA che fin da agosto erano state poste all’attenzione del governo:
a) La norma chiarisce che il Durc viene rilasciato anche agli operatori che hanno ottenuto la rateizzazione dall’INPS ,
b) chiarisce che il Durc debba essere rilasciato anche alle imprese individuali
c) aggiunge un periodo di sospensione di sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del Durc prima di arrivare alla revoca dell’autorizzazione, periodo di tempo in cui chi vuole mettersi in regola può farlo.
Questi tre cambiamenti rendono la norma una cosa seria in quanto va a punire gli irregolari, ma salvaguarda – cosa che prima non accadeva – coloro che per qualche problema sono in situazione di debito con l’Inps e che vogliono mettersi in regola.
La Regione Toscana in questi giorni ha tuttavia chiarito che – trovandosi alla fine della legislatura – non ci sono i tempi per applicare la norma in Toscana e ha rinviato alla prossima legislatura (le elezioni sono a primavera) la discussione del provvedimento.
Da ciò consegue che dal 1 gennaio 2010 in Toscana non esiste più l’obbligo di presentazione del Durc da parte degli operatori ambulanti né in caso di nuova autorizzazione, né annualmente, né in caso di subentro in una autorizzazione di terzi.
Il problema è pertanto rinviato, ma non va assolutamente chiuso.
L’ANVA condivide le motivazioni di fondo del provvedimento, così come la gran parte degli operatori ambulanti regolari che operano sui mercati. Su questo punto qualcuno ha diffuso anche sui mercati comunicazioni non corrette. Nei mesi scorsi l’ANVA infatti si è battuta non per l’abolizione della norma, ma per la sua modifica. A molti è sfuggito – ma per fortuna non all’ANVA – che così come era formulata, la norma rischiava di mettere a repentaglio la licenza di molti operatori regolari con la revoca delle autorizzazioni anche in caso di contenziosi, di piccoli debiti o di errori nei pagamenti, oltre che rappresentare un costo in più per le nostre imprese e una procedura impossibile per molti comuni.
L’ANVA crede che la lotta all’abusivismo commerciale che abbiamo rappresentato anche nella scorsa manifestazione del 27 novembre, passi anche dalla lotta all’abusivismo contributivo. Per questo – anche alla luce dei correttivi della legge nazionale, ottenuti grazie al lavoro svolto dal nostro sindacato, chiederemo alla Regione di applicare nella prossima legislatura anche in Toscana un meccanismo di controllo della regolarità (non solo per gli ambulanti però) che punisca gli evasori totali e che non imponga oneri aggiuntivi agli operatori commerciali. In questo senso il 28 dicembre scorso l’Anva Toscana ha incontrato l’assessore Cocchi e il dirigente Regionale per portare le proprie prime proposte.
Il direttore e il sottoscritto sono a disposizione per ogni necessario chiarimento.
Cordiali saluti,
Il Presidente Provinciale ANVA
Leonetto Pierotti
Questo è il testo all'art. 2 comma 9:
Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali»;
b) all'articolo 29, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28».
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