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Caso SCF - "Diritti fonografici"
Diffida di Confesercenti alla Società Consortile Fonografici

A seguito dell’invio sempre più pressante e aggressivo, da parte della Società Consortile Fonografici, di richieste agli associati, relative al pagamento dell’equo compenso di cui all’art. 73-bis della legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/41), la Confesercenti ha conferito mandato ad un primario Studio legale, ai fini della tutela degli interessi delle imprese rappresentate.

Come è noto, la SCF, dopo aver chiesto, su mandato dei produttori consorziati, l’equo compenso relativo all’utilizzazione di fonogrammi in pubblici esercizi ed in qualsiasi altra pubblica utilizzazione, si è spinta fino all’invio agli associati di fatture e di bollettini MAV per importi determinati unilateralmente, in mancanza di accordi stipulati con Confesercenti e del regolamento previsto dalle disposizioni in materia.

Inoltre, la SCF ha citato in giudizio alcune imprese dinanzi al Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di produzione industriale e intellettuale - per non aver versato quanto richiesto (le udienze si terranno nei primi giorni di dicembre) e, da alcune settimane, minaccia azioni legali a tappeto, facendo riferimento ad accertamenti che sarebbero stati effettuati all’interno degli esercizi da suoi “incaricati” (va evidenziato che la legge sul diritto d’autore attribuisce unicamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla SIAE, tramite i suoi ispettori, le competenze per la vigilanza in materia), dai quali emergerebbe l’utilizzazione di musica quale sottofondo ambientale.
Occorre, fra l’altro, far rilevare che l’utilizzazione alla quale consegue la pretesa del pagamento di un equo compenso è quella del fonogramma, quindi del supporto materiale su cui la musica è stata registrata (da qui il diritto del produttore “connesso” al diritto d’autore, che invece è direttamente collegato alla musica, quale bene immateriale).

Nella maggior parte degli esercizi la musica di sottofondo (utilizzata non a fini di lucro) è quella trasmessa attraverso radio o televisione, sulla quale l’equo compenso è stato già pagato dalle emittenti. La SCF ritiene, nelle proprie lettere, che il compenso sia comunque da pagare anche in tali ipotesi, ma il presupposto è tutt’altro che accertato.

Per queste e per altre considerazioni, che gli aventi diritto potranno proporre nelle opportune sedi, lo Studio legale incaricato ha proceduto ad inviare ad SCF una lettera di diffida a desistere dalla prosecuzione delle descritte richieste di corresponsione dell’equo compenso ex art. 73-bis LDA, ritenendo la condotta della Società consortile lesiva degli interessi e delle situazioni giuridiche degli associati di Confesercenti e preannunciando, in caso contrario, possibili azioni legali.

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